Progettazione degli impianti: ingegnere, architetto o entrambi?

La progettazione degli impianti è riserva esclusiva dell’ingegnere o è competente anche l’architetto?

Sul tema è ritornato il TAR Campania con la sentenza n. 4169/2019 dell’8 maggio 2019 pubblicata il 30 luglio 2019, affermando che “tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri”.

In un appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo reparto Speciale Unità Accoglienza Permanente S.U.A.P. nel Plesso ospedaliero di Gragnano, il bando prevedeva la formulazione, nell’offerta, di “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione; la lex specialis richiedeva, inoltre, che “tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”.

Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore di una ATI che aveva presentato la sua offerta tecnica, per la parte relativa alla componente impiantistica dei gas medicali, a firma di un architetto.
Secondo i Giudici, ciò costituisce violazione degli articoli 51, 52 e 54 del r.d. 23.10.1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.
L’art. 51 riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto.

Secondo il TAR, “in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici” (cfr. TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968; Id. 14 settembre 2016, n. 4299)”.
Il principio sancito dalla sentenza è che “in estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231)”.

La proposta doveva pertanto essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo, “non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta (in tal senso deve intendersi l’alternativa “e/o di cui al Disciplinare) come operante un rinvio alle predette norme di legge”.

Due passaggi della sentenza vanno sottolineati.

In uno il Collegio si interroga su cosa siano le progettazioni “attinenti all’edilizia civile” di competenza anche degli architetti, ed esclude che sia tale la progettazione di “un impianto relativo a gas medicali, ovvero una tipologia di intervento che non rientra nell’ambito delle opere ancillari a quelle civili (ad esempio impianti idraulici ed elettrici ad uso abitativo) sulle quali si potrebbe ipotizzare una competenza anche degli architetti, trattandosi di opere, appunto, normalmente collegate a quelle edili/civili”. Secondo il Collegio, si tratta di un impianto che “è autonomo rispetto alle opere edilizie ed è verosimilmente connotato da proprie peculiarità tecniche di tipo ingegneristico”: autonomia dell’impianto rispetto all’opera edile e peculiarità tecnica-ingegneristica sarebbero dunque i due criteri da considerare.

Il secondo passaggio interessante, sempre nella prospettiva di individuare quali interventi siano “ancillari” a quelli civili e quindi progettabili anche dall’architetto, è quello in cui il TAR esclude che possa avere rilevanza “l’incidenza percentuale di tale lavorazione rispetto a quelle complessivamente richieste (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2018, n. 2018)”: nel caso di specie, il valore delle componenti impiantistiche era inferiore al dieci per cento del totale delle opere.

Il Regolamento UE 2016/679 a poco più di un anno dall’entrata in vigore

È trascorso ormai poco più di un anno dal 25 maggio 2018 data di entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, denominato GDPR, avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche ed il trattamento dei dati personali, che ha comportato l’adeguamento, in data 19 settembre 2018, della normativa nazionale vigente in materia di privacy.

Ed il 20 maggio 2019 è scaduto il c.d. periodo di moratoria, previsto dal D.Lgs. 101/2018, che prevedeva per i primi otto mesi di applicazione del Regolamento che il Garante tenesse conto, ai fini della applicazione delle sanzioni in esso prescritte, della prima fase di avvio del GDPR.

Ora, a partire dal 20 maggio 2019, il Garante, in collaborazione con la Guardia di Finanza, può applicare pienamente tutte le sanzioni amministrative, civili e penali previste dal GDPR nel caso di inosservanza della normativa in materia di privacy, senza alcuna tolleranza.

La nuova normativa, come è noto, ha introdotto importanti modifiche e nuovi adempimenti aventi impatto su aziende, professionisti ed enti pubblici nella disciplina di trattamento dei dati, imponendo un riesame sia della struttura organizzativa dell’impresa e delle sue procedure, sia delle misure di sicurezza informatica.

Nello specifico, la nuova normativa ha previsto, pena l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, civili e penali, l’adempimento di numerosi obblighi, che possono essere così riassunti:

  1. responsabilizzazione dei titolari e dei responsabili del trattamento di dati personali, sui quali incombe l’onere di dimostrare la concreta adozione all’interno del proprio sistema privacy di misure tecniche ed organizzative finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (c.d. principio dell’accountability);
  2. valutazione da parte del titolare dei rischi privacy inerenti i trattamenti effettuati (c.d. risk assessment) oltre all’obbligo di effettuare “valutazioni di impatto” (c.d. “privacy impact assessment”) prima di procedere ad un trattamento di dati che “possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà”;
  3. individuazione ed adozione di misure di sicurezza “adeguate” per prevenire eventuali violazioni dei dati;
  4. revisione ed implementazione delle informative privacy;
  5. revisione dell’organigramma privacy: nomina dei responsabili del trattamento con apposito atto giuridico scritto e nomina per i titolari del trattamento che presentino i requisiti dettati dall’articolo 37 GDPR del «Responsabile della Protezione dei Dati» (c.d. Data Protection Officer o DPO);
  6. adozione del registro di trattamento dei dati (fortemente consigliato dal Garante per tutti i soggetti).

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti dal Codice e sensibilizzare i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi prescritti dal GDPR sull’importanza e sul rispetto della nuova normativa, il Garante ha emesso fin dall’entrata vigore del Regolamento UE una serie di provvedimenti, linee guida e newsletter, che ha reso disponibili sul proprio sito, volti principalmente a fornire indicazioni di carattere generale in relazione al trattamento di dati personali in vari ambiti e a far conoscere tutti gli adempimenti necessari in ogni settore.

In particolare, tra i provvedimenti più rilevanti si richiama quello del 30.04.2019 in materia di data breach, in relazione al quale il Garante ha stabilito che le comunicazioni agli utenti non devono essere generiche, ma devono consentire alle persone di comprendere i rischi e proteggere i loro dati; il provvedimento del 7.03.2019 in materia sanitaria, in relazione al quale il Garante ha fornito precise e puntuali indicazioni sul trattamento dei dati sulla salute in ambito sanitario; il provvedimento del 28.2.2019 relativo al trattamento di dati personali dei dipendenti mediante dispositivi indossabili, in relazione al quale il Garante ha raccomandato l’adozione di dispositivi che per le loro caratteristiche esteriori non siano lesivi della dignità del dipendente e che comunque non siano percepiti come tali dallo stesso; la newsletter del 7.02.2019 con la quale il Garante ha precisato il ruolo e la responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano dati dei dipendenti dei clienti in base all’incarico da questi ricevuto.

In data 18.4.2019 il Garante ha pubblicato il bilancio relativo al primo anno dalla entrata in vigore del GDPR: al 31 marzo scorso sono stati registrati 7.219 reclami e ben 946 notifiche di data breach, di cui 641 solo negli ultimi sei mesi; a questi dati si aggiungono quasi 20.000 contatti con l’Ufficio relazioni del Garante, e quasi 50.000 comunicazioni dei dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati.

Come sopra evidenziato, a distanza di quasi un anno dalla emanazione del GDPR ed in previsione della emanazione del Cybersecurity Act è necessario porsi una domanda e, più precisamente, le PMI come intendono affrontare in relazione al principio di accountability la gestione del dato così come precisato e statuito dal Regolamento europeo?

La risposta non è semplice e la strada è ancora lunga sicuramente per tutti i soggetti destinatari di questa normativa.

Certamente i concetti di decisioni automatiche e di profilazione nel mondo della cyber security sono di basilare importanza per poter garantire l’efficacia di un sistema che deve essere sia organizzato che rispettoso di tutta la normativa nazionale ed europea.

Dalla Electric Car alla Driverless Car: profili giuridici

Queste brevi note sono la sintesi dell’intervento dell’avv. Giovanni Scudier, con la collaborazione tecnica dell’ing. Guido Cassella, al Convegno organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova il 29 maggio 2019 sul tema

“ELECTRIC CAR SAFETY. SINERGIE PER UNA SICUREZZA A 360°”

I veicoli elettrici rappresentano un fenomeno oramai diffuso, e sicuramente destinato a crescere fortemente. I numeri di ACI Italia illustrati al Convegno dicono che al 2018 su un parco veicoli di 51.682.370 unità la percentuale di elettrici era pari allo 0.056% e quello di ibridi allo 0,476; specificamente per le autovetture su 39.018.170 unità l’elettrico era pari allo 0,031% e l’ibrido allo 0,627. Sono numeri percentuali ancora ridotti ma con crescita esponenziale negli ultimi tre anni, e comunque numeri già importanti in termini assoluti visto che si parla di circa trecentomila autovetture già in circolazione. Secondo un’indagine di Boston Consulting Group, entro il 2030 i veicoli elettrici rappresenteranno il 30% di tutte le automobili e camion su strada e il 50/60% delle vendite di auto.

E’ inevitabile allora che di auto elettrica abbiano cominciato ad occuparsi anche i Giudici: è del 17 gennaio di quest’anno 2019 una sentenza del Tribunale Civile di Crotone che ha condannato una società a risarcire i danni causati al proprietario di una vettura per l’incendio della stessa, innescatosi spontaneamente mentre si trovava parcheggiata e causato, come accertato dal giudizio, da un malfunzionamento dell’impianto ibrido. Non è tuttavia questo il tema dell’intervento, e la sentenza non riguarda il tema della sicurezza sul lavoro ma tratta la vicenda nella prospettiva, comunque destinata ad assumere rilievo, del danno causato da difetto del prodotto di cui al Codice del Consumo, parte quarta titolo secondo; però è una pronuncia che va citata, vuoi perché riguarda comunque il tema delle peculiarità tecniche del motore elettrico (affrontate direttamente in sentenza), vuoi perché quando un nuovo fenomeno industriale e sociale “entra” nella giurisprudenza, questo ha comunque un suo valore anche simbolico.

Le implicazioni dell’auto elettrica per la sicurezza del lavoro sono numerose, e la prospettiva della tutela del soccorritore (che costituisce l’oggetto di questo Convegno) ne è uno dei profili principali. Chi interviene in soccorso dopo un incidente ad auto elettrica è tipicamente un lavoratore che opera nell’ambito di una organizzazione; si tratta dunque tipicamente di rischio lavorativo, e di valutazione del rischio.

Sul piano soggettivo, è opportuno osservare che per soccorritore non dobbiamo intendere soltanto il Vigile del Fuoco, e neppure soltanto gli altri soggetti appartenenti alle diverse Istituzioni coinvolte in caso di eventi (Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, ecc.); soccorritore è chiunque intervenga nel contesto di una situazione di anomalia nell’utilizzo dell’autovettura a causa di incidente, guasto o altro: ivi compresi quindi gli operatori del soccorso stradale, meccanici, carrozzieri, operatori delle aziende proprietarie dei mezzi, e così via. Il rilievo è importante perché, se il problema nasce dalla presenza di peculiari rischi propri del veicolo elettrico e in particolare nel caso del soccorso dalla situazione di anomalo funzionamento o di incidente, chiunque venga a contatto con il veicolo rappresenta un soggetto da tutelare; quindi per qualunque organizzazione cui quel soggetto appartiene la tutela costituisce uno specifico obbligo giuridico, ma prima ancora una esigenza di natura organizzativa ed operativa da gestire.

Sul piano oggettivo, il tema della “Electric Car Safety” si sviluppa essenzialmente attorno ad un dato di fondo: il veicolo elettrico è contraddistinto dalla presenza di rischi lavorativi peculiari, intimamente connessi alla innovativa fonte di alimentazione che lo caratterizza.

Il Convegno ha indicato questi rischi, alcuni dei quali noti, altri intuibili, altri per certi versi più sorprendenti o per così dire inattesi: i rischi legati al pacco batterie (corto circuito, surriscaldamento); il fenomeno del “thermal runaway” (aumento progressivo della temperatura della batteria che porta ulteriore aumento fino ad un risultato distruttivo, non necessariamente in tempi rapidi); il telaio caricato elettricamente (per valori assai elevati ed estremamente pericolosi per l’uomo e financo letali) in conseguenza dell’incidente; il rilascio di gas tossici; ultimo ma non certo per importanza, il rischio dovuto ad un ambiente non sicuro ma non percepibile come tale.

Un veicolo elettrico presenta al soccorritore (in senso lato), ma in ultima analisi ad ogni utente (e ad ogni organizzazione che ne faccia uso) rischi diversi da quelli di un veicolo tradizionale; vista la rapidissima evoluzione tecnologica, spesso non sono note al soccorritore le specifiche tecniche per l’intervento, fino addirittura ai casi estremi di non sapere se quel veicolo sia elettrico o meno.

Se i rischi sono nuovi, gli strumenti per valutarli e prevenirli sono però quelli noti: le misure generali di tutela del Decreto 81/08 sono utilizzabili appieno, e in questo senso la Electric Car presenta una fondamentale differenza rispetto alla Driverless Car. L’auto a guida autonoma presenta altri e ben diversi problemi di natura giuridica, che ad oggi non appaiono risolvibili se non mettendo pesantemente mano all’apparato normativo esistente, non soltanto ad esempio in punto di disciplina del codice della strada, di responsabilità di conducente e proprietario, di nuove regole assicurative, di rilevanza dell’infrastruttura, ma prima ancora in punto di qualificazione giuridica della Intelligenza Artificiale: basti pensare alla diversità di opinioni tra il Parlamento Europeo che propone di considerare i robot come “persone elettroniche” ed il Comitato Economico e Sociale Europeo dichiaratamente contrario a riconoscere ai robot o ai sistemi di IA una qualche forma di personalità giuridica.

Per la Electric Car odierna, l’apparato normativo esistente è più che adeguato a valutarne l’impatto sul mondo del lavoro e a disciplinarne in via preventiva gli effetti.

Gli strumenti sono quelli consueti: la valutazione del rischio, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione e l’informazione dei lavoratori, e così via. Possono essere nuovi i rischi e quindi imporre un’esigenza di attenzione specifica rispetto al “veicolo” o alla “autovettura” come fino ad oggi tradizionalmente gestita; ma sono strumenti il cui utilizzo non presenta profili giuridici ignoti.

Si deve e si può pensare dunque all’introduzione di misure di prevenzione specifiche, già attuate nelle esperienze più avanzate e qualificate, a partire dal mondo della competizione sportiva illustrato nel Convegno in maniera illuminante: tappetino di gomma nel luogo di intervento, guanti e scarpe ad alto isolamento, gomma per isolare il veicolo, divieto di toccare il mezzo e così pure il conducente, procedure per lo spostamento del mezzo senza venire a contatto pericoloso con lo stesso. Non sono queste note a voler trattare il tema tecnico; questi accorgimenti si richiamano qui sia per osservare come la novità sta nella misura da adottare, ma non invece nella modalità di valutazione e gestione del rischio, sia per rilevare la difficoltà di trasferire al mondo “ordinario” esperienze di alta sofisticazione proprie di un mondo che ha nella sperimentazione di soluzioni innovative la sua stessa essenza.

Ciò che contraddistingue il mondo “ordinario” è il rischio, sopra richiamato come uno dei più subdoli, della mancanza di percezione del rischio stesso, intimamente collegato alla mancanza di conoscenza delle caratteristiche del mezzo e financo della sua natura di mezzo elettrico.

Per un soccorritore, questo si traduce in una esigenza di informazione sul veicolo medesimo, e nella necessità quindi di disporre di un sistema di identificazione di esso (ad esempio tramite l’accesso a banche dati, legate al numero di targa o simili); per chi interviene invece operando all’interno della stessa organizzazione/ente/azienda che utilizza il veicolo, l’esigenza di informazione si colloca a monte tra gli obblighi del datore di lavoro e dell’organizzazione stessa.

Risalta la necessità di valorizzare vieppiù il coinvolgimento dell’intera filiera dei soggetti interessati, coinvolgimento che il Decreto 81/08 già ampiamente prevede allorchè attribuisce ruoli rilevanti non soltanto al datore di lavoro ed alla sua organizzazione, ma anche al progettista, al costruttore, all’installatore; sicuramente risalta l’importanza che la tutela del lavoratore per tutte le fasi e tutti i casi di vita del veicolo sia presa in considerazione, per usare una terminologia oramai abituale, “by design”, fin da quando il veicolo viene pensato; e questo non soltanto attraverso la realizzazione di una sicurezza tecnica (sistemi di messa in sicurezza automatica, sistemi di protezione delle batterie, realizzazione di punti di taglio), ma anche attraverso l’attuazione di sistemi informativi (diversa colorazione dei cavi in tensione, segnalazioni luminose che indicano se il veicolo è in tensione oppure no; ma anche, a monte, strumenti per la identificazione del veicolo e della sua natura di mezzo elettrico).

L’analisi dei rischi del soccorso, in questo modo, diventa uno spunto formidabile da cui partire per valutare i rischi del veicolo elettrico in tutta la sua vita: i rischi dell’incidente e dell’intervento,  ma anche i rischi legati al suo impiego (da leggere anche nella prospettiva dell’uso “che si può ragionevolmente attendere”), alla sua custodia e parcheggio (con tutte le ricadute in tema, ad esempio, di gestione della prevenzione incendi dei locali a ciò dedicati, problema che va oltre i luoghi di lavoro e interessa per ovvi motivi tutti gli spazi anche privati, a partire dai condomini), i rischi legati alla manutenzione (tema di straordinaria rilevanza per il pacco batterie) ed alla riparazione. Lo smaltimento delle batterie, argomento tanto importante quanto frequentemente citato, rappresenta soltanto l’ultimo evento di un ciclo di vita la cui gestione impegna l’organizzazione fin da ben prima che la scelta di acquisto di un veicolo elettrico sia realizzata.

Le sfide dell’auto elettrica sono sfide grandi, anche per la sicurezza sul lavoro; lo diventeranno tanto più quanto più l’evoluzione della tecnica trasformerà l’essenza stessa dei veicoli e delle loro batterie, ad esempio facendone strumenti di garanzia della flessibilità e sicurezza del sistema elettrico nazionale attraverso l’integrazione dei veicoli elettrici con la rete elettrica (c.d. Vehicle To Grid).

Un nuovo mondo è già qui. Occorre gestirlo con cura, per coglierne appieno tutte le opportunità e per trarne il beneficio per  tutti.

14 gennaio 2019: legge finanziaria 2019, livelli “amministrativi” del rumore e “normale tollerabilità”: la saga continua

16.10.2018 PRIVACY – REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO: ISTRUZIONI GENERALI DEL GARANTE PER LA PRIVACY E MODELLI SEMPLIFICATI PER LE PMI.

12.06.2018 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 63/2018, in vigore dal 22 giugno 2018, che attua la Direttiva europea sulla protezione dei segreti commerciali.

5.6.2018: ARRIVA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ON LINE PER GLI UFFICI. UN PRIMO PASSO VERSO CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI?

20.04.2018 FAMIGLIA: È in vigore dal 6 aprile 2018 l’art. 570 bis c.p. che prevede pesanti sanzioni per l’ex coniuge che non paga quanto pattuito in sede di separazione o di divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli.

9.4.2018: LA DIRETTIVA UE 2016/943 SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE DEVE ESSERE RECEPITA DAGLI STATI MEMBRI ENTRO IL 9.6.2018

29.03.2018 DIRITTO DEL LAVORO: Assunzione lavoratori disabili – Obbligo per le PMI dall’1 gennaio 2018 a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.

23.2.2018 DISTACCO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI: IL CERTIFICATO DELL’ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO PUÒ ESSERE IGNORATO DAL GIUDICE NAZIONALE

13.02.2018 PRIVACY: il Garante ordina a Telecom di pagare una sanzione amministrativa di 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso.

13.02.2018 LA CASSAZIONE CONFERMA: IL RSPP È UN CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO, NON UN DELEGATO. PUÒ CONCORRERE NEL REATO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.

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13.02.2018 LA CASSAZIONE CONFERMA:  IL RSPP È UN CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO, NON UN DELEGATO. PUÒ CONCORRERE NEL REATO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.

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La recentissima sentenza n. 4941 del 10 gennaio 2018 della Corte di Cassazione conferma il costante orientamento della giurisprudenza, la quale esclude che la designazione del RSPP costituisca una delega di funzioni e che sia sufficiente ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro e i dirigenti.
Il RSPP infatti “è privo di effettivo potere decisionale”, e “non è titolare di alcuna posizione di garanzia”; egli “opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest’ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

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