12.06.2018 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 63/2018, in vigore dal 22 giugno 2018, che attua la Direttiva europea sulla protezione dei segreti commerciali.

Con il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 7 giugno 2018), il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva europea 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Tale decreto, in vigore dal 22 giugno 2018, amplia il divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o rivelava.

Si stabilisce inoltre che la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito di un segreto commerciale quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Sono previste infine sanzioni penali ed amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali; e, in particolare, la pena della reclusione fino a tre anni o la multa da 100,00 Euro a 1.032,00 Euro in caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) e la pena della reclusione fino a due anni (aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici) in caso di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).