Innovation Manager e voucher per l’innovazione: istruzioni per l’uso (parte terza)

Proseguiamo il percorso di approfondimento sugli Innovation Manager esaminando, in questa terza parte, le domande di accesso al voucher per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale a favore delle PMI e delle reti, e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Di tutto questo si occupa l’ultimo Decreto Direttoriale Mise, emesso il 25 settembre 2019 e che si applica con riferimento alle risorse finanziarie stanziate per le annualità 2019 e 2020 pari a cinquanta milioni di euro, mentre i restanti venticinque milioni stanziati dalla legge n. 145/2018 saranno regolati con un decreto successivo.

 

Quali sono i tempi della procedura, dalla domanda alla erogazione del contributo?

Il Decreto 25 settembre 2019 disegna un percorso di agevolazione scandito secondo passaggi e tempistiche ben delineati:

  • verifica preliminare per l’accesso alla procedura informaticadal 31 ottobre 2019: il soggetto proponente (PMI o rete) verifica il possesso dei requisiti tecnici
  • compilazione della domanda di accesso alle agevolazionidal 7 novembre al 26 novembre 2019: il soggetto proponente accede alla procedura, immette i dati, genera la domanda e appone la firma digitale, carica la domanda e riceve il “codice di predisposizione domanda”
  • invio della domanda di accesso alle agevolazionidalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019 e fino alla chiusura dello sportello che sarà fissata dal Mise: il soggetto proponente immette l’identificativo dell’istanza e il “codice”, “ai fini del formale invio della domanda di agevolazione”, e riceve una attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica
  • verifica della domanda da parte del Mise e, in caso di accoglimento, inserimento in un provvedimento “cumulativo” di concessione delle agevolazioni pubblicato nel sito web del Ministero – entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello: il soggetto proponente diventa soggetto beneficiario
  • (previa sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica tra soggetto beneficiario e manager qualificato) svolgimento delle attività e pagamento del consulentedai 9 ai 15 mesi: sono la durata minima e quella massima del contratto di consulenza;
  • presentazione della richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione pari al 50% della somma concessa – dopo l’esecuzione di almeno il 25% del contratto e il pagamento delle relative spese: la richiesta deve essere preceduta da emissione di fattura del consulente, pagamento mediante bonifico con causale specifica, liberatoria del consulente
  • pagamento della prima quota da parte del Mise, previa verifica delle condizioni per l’erogazione – entro novanta giorni dalla richiesta di erogazione
  • presentazione della richiesta di erogazione del saldo della somma concessadopo la conclusione delle attività e il pagamento delle relative spese: la richiesta deve essere preceduta da emissione di fattura del consulente, pagamento mediante bonifico con causale specifica, liberatoria del consulente, redazione di relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato
  • pagamento del saldo da parte del Mise con provvedimento di assegnazione definitiva delle agevolazioni, previa verifica delle condizioni per l’erogazione – entro novanta giorni dalla richiesta di erogazione del saldo
  • svolgimento di controlli sui progetti realizzati per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di richiesta di erogazione ed eventuale revoca in caso di esito negativo dei controllisenza termine predeterminato.

 

Quali sono gli aspetti più importanti cui fare attenzione?

Il quadro delineato dai Decreti è rigoroso sia sul piano formale/procedimentale, sia dal punto di vista sostanziale.
Sul piano formale/procedimentale, occorre ricordare che:

  • l’intera procedura deve essere gestita dalle PMI e dalle reti proponenti attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Mise, che prevede identificazione e autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi, ovvero accreditamento preventivo e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune ovvero al legale rappresentante per le reti senza soggettività giuridica;
  • qualsiasi domanda presentata attraverso canali diversi sarà considerata irricevibile;
  • l’incompletezza documentale è causa di inammissibilità della domanda;
  • tutti gli atti (domanda di agevolazione, richiesta di erogazione delle somme riconosciute, liberatoria del soggetto percipiente, relazione tecnica finale) devono essere redatti utilizzando gli schemi da allegati al Decreto e fornendo tutti i documenti ivi elencati;
  • i pagamenti del manager devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario con causale specifica comprensiva dei dati identificativi del progetto.

Sul piano sostanziale, la procedura è altrettanto rigorosa, e sono numerosi i profili cui fare attenzione per non pregiudicare l’esito positivo della domanda, come evidenzia il riepilogo sintetico dei requisiti da indicare e documentare:

ai fini della domanda di agevolazione:

  • i requisiti del soggetto proponente (inclusa la regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti di natura tributaria);
  • i requisiti dell’esperto qualificato (cioè l’appartenenza all’elenco Mise), che non può essere selezionato se non da un unico soggetto proponente; l’eventuale indicazione in più domande rende dunque tali domande inammissibili;
  • la esistenza di una offerta digitalmente sottoscritta del manager o della società di consulenza, identificativa della prestazione manageriale nei suoi elementi costitutivi (oggetto, costo, durata ecc.); il progetto dedotto nel contratto deve essere coerente con le specializzazioni dichiarate dal manager ai fini della iscrizione nell’elenco Mise;

ai fini della domanda di erogazione della prima quota di agevolazione:

  • la sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con i requisiti previsti per l’agevolazione;
  • la realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto; il contratto deve consentire la quantificazione dell’avanzamento
  • il pagamento delle relative spese documentato da estratto del conto corrente con liberatoria del ricevente;

ai fini della domanda di erogazione del saldo:

  • oltre ai requisiti richiesti per la prima quota, la presentazione di una relazione tecnica sulle attività e sui risultati del progetto di innovazione, eventualmente corredata da documentazione e materiali inerenti tali attività.

 

Qual è il criterio di accoglimento delle domande?

Il meccanismo di accoglimento delle domande soggiace ad un primo limite di natura sostanziale che è quello “della dotazione finanziaria” disponibile (25 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020), calcolato applicando peraltro dei criteri di riserva secondo cui una quota pari al 25 per cento è destinata alle imprese di micro e piccola dimensione e alle reti, ed una quota pari al 5 per cento è destinata alle PMI che siano in possesso del rating di legalità.
Il secondo limite del meccanismo di agevolazione è di natura temporale ed è legato ai tempi della domanda: le domande infatti sono ammesse all’istruttoria “sulla base dell’ordine cronologico di presentazione”, e quelle presentate “nelle more della chiusura dello sportello”, ma che non trovano copertura finanziaria, “si considerano decadute” (il che dovrebbe significare che non potranno valere sull’eventuale futura agevolazione per l’anno 2021).

 

Quando va sottoscritto il contratto di consulenza tra PMI/rete e Innovation Manager?

La scansione temporale prevista dal Decreto incide in maniera diretta anche sul momento di sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica tra PMI/rete e Innovation Manager: il nominativo del manager qualificato, infatti, deve essere già indicato nella domanda di accesso al contributo (facendo attenzione a che lo stesso nominativo non venga selezionato anche da altri soggetti proponenti), ma il contratto (come già prevedeva l’art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019) deve essere necessariamente sottoscritto soltanto “successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo”; è stabilito anche un termine finale entro il quale il contratto deve essere stipulato, e cioè non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni sul sito web del Mise.