Innovation Manager e voucher per l’innovazione: istruzioni per l’uso (parte quarta)

È in pieno svolgimento l’iter disegnato dal Mise per arrivare ad ottenere, quando la procedura si concluderà, il pagamento del Voucher per le spese di “consulenza specialistica” rese dai Manager iscritti nell’elenco Mise.

Ma che natura ha la prestazione di consulenza dell’Innovation Manager?

 

La Consulenza finanziata dal Voucher è una prestazione personale

È la legge (comma 228 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018) a qualificare il voucher come un contributo a fondo perduto “per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica”; questa prestazione consulenziale, come precisa l’art. 3 del Decreto MISE 7.5.2019, è resa da “un manager dell’innovazione qualificato”
Si tratta di una prestazione personale, riconducibile ad una persona fisica ben individuata.
Quindi, l’impresa beneficiaria può sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica anche con una società di consulenza (e soggetti equiparati: centri di trasferimento tecnologico, ecc.): ma questo non fa venire meno la natura personale della prestazione.
La definizione di “manager qualificato”, contenuta nei Decreti Direttoriali 29.7.2019 e 25.9.2019, è chiarissima: persona fisica in possesso dei requisiti…, abilitato, mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo”.
La definizione di “società di consulenza” è altrettanto chiara: “società operante nei settori della consulenza…ovvero centro di trasferimento tecnologico…abilitati, mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali…attraverso l’indicazione…di manager qualificati”.
Nella domanda di iscrizione all’elenco Mise il manager deve indicare se opera “autonomamente ovvero attraverso una società di consulenza”; la società a sua volta deve, nella propria istanza di iscrizione, “confermare la dichiarazione resa dal manager”. Quindi, perché una prestazione specialistica sia pattuita dall’impresa con una società di consulenza, questa deve sì essere iscritta nell’elenco Mise, ma deve anche avere indicato espressamente (in numero massimo di dieci) i manager qualificati che svolgeranno la prestazione; questi manager, a loro volta, devono avere già presentato la propria domanda personale di iscrizione con cui dichiarano di operare tramite la società (e la conferma resa dalla società è condizione per poter considerare perfezionata la domanda personale del manager: cfr. FAQ del Mise).
È l’indicazione del nominativo del manager, anzi di un manager che già a sua volta si sia iscritto nell’elenco Mise, il requisito che consente alla società di consulenza di entrare nell’elenco Mise e – quindi – di stipulare contratti di Innovation Management con l’impresa.
Conferma della natura personale della prestazione si ha nel fatto che anche il legale rappresentante di una società di consulenza può presentare domanda di iscrizione, dichiarando che opererà attraverso la società; ma lo può fare soltanto a condizione di possedere “in proprio” i requisiti richiesti al manager (cfr. FAQ del Mise).

 

La Consulenza finanziata dal Voucher è una prestazione riservata a soggetti abilitati
La prestazione non può essere resa da una persona fisica qualsiasi: deve trattarsi di un soggetto abilitato, e l’abilitazione è data dalla iscrizione nell’elenco Mise.
Si tratta dunque di una prestazione consulenziale riservata, nel senso che può essere svolta (ai fini del riconoscimento del contributo) soltanto da una categoria ristretta di soggetti: gli iscritti all’elenco Mise.
L’intero sistema disegnato dal legislatore e dal Mise ruota intorno all’elenco dei manager ed alla iscrizione in esso; la definizione stessa di manager “qualificato” o “esperto” enfatizza da un lato il fatto che deve trattarsi di “persona fisica in possesso dei requisiti”; dall’altro lato il fatto che deve trattarsi di un soggetto “abilitato mediante iscrizione all’apposito elenco Mise”.
Non è sufficiente il possesso dei requisiti, né un livello per quanto eccellente di competenza ed esperienza sui temi dell’innovazione: è necessaria la formale abilitazione che deriva dall’iscrizione nell’elenco.
Per consentire anche a chi non è già iscritto un futuro accesso, l’art. 4 del D.D. 29 luglio 2019 prevede che “il Ministero in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo può provvedere all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco Mise”.

 

L’Innovation Manager è un consulente specialistico: di quale specializzazione si tratta?

Le prestazioni finanziate sono “finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”. Questa definizione della legge è poi dettagliata, quanto agli specifici ambiti di competenza (big data, cloud computing, cyber security, ecc.) nell’art. 3 del Decreto Mise 7.5.2019.
L’Innovation Manager, dunque, è uno specialista dell’innovazione; ma lo è nel senso e nei limiti tracciati dal legislatore, che dà alla figura un perimetro normativo ben definito.
Innanzitutto, viene delineato un limite “oggettivo” dello specialista in innovazione: è il legislatore a stabilire quali sono le attività considerate “innovazione”, e lo fa sia in positivo, dicendo quali sono queste attività, sia in negativo, dicendo quali invece non lo sono.
In positivo, sono le attività comprese nei due grandi gruppi della trasformazione tecnologica e digitale  e dell’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi; in negativo, sono le “ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria” (attività queste le cui spese non sono ammissibili a contributo).
La specializzazione dell’Innovation Manager si caratterizza poi per un limite anche “soggettivo”, strettamente legato alla persona dell’esperto:  il manager non è qualificato per tutti gli ambiti della “innovazione” elencati dalla norma, ma solo per quelli che gli sono propri, e cioè quelli che ha indicato (documentando i requisiti) nella domanda di iscrizione all’elenco Mise.
Il Manager, insomma, è abilitato per gli ambiti, e solo per gli ambiti, per i quali si è dichiarato (dimostrato) specialista: e questa specializzazione, che costituisce un vero e proprio limite alla abilitazione del manager, assume rilevanza centrale, perché la spesa per il consulente è ammissibile a contributo soltanto ove sia riferibile a prestazioni “coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise” (art. 6 comma 1 lett. d Decreto Direttoriale 25.9.2019).

 

Una specializzazione/abilitazione che vale ai (soli) fini dell’ammissione al voucher

L’art. 4, comma 3 del D.D. 29 luglio 2019 traccia in maniera perentoria il confine della specializzazione/abilitazione dell’Innovation Manager: “L’elenco Mise si intende valido ai fini delle agevolazioni di cui al decreto e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dal decreto medesimo”.
Non esiste una nozione “universale” di innovazione, o  di specialista in innovazione; non esiste nemmeno una “riserva” assoluta degli Innovation Manager sui temi dell’innovazione complessivamente e generalmente intesa.
Chi vanta competenza ed esperienza qualificata negli ambiti dell’innovazione, intesa qui volutamente nella sua accezione più ampia, non ha bisogno di essere iscritto nell’elenco Mise per continuare a svolgere la propria attività; chi ha bisogno di prestazioni connesse all’innovazione  non è tenuto a rivolgersi necessariamente ed esclusivamente a soggetti iscritti nell’elenco Mise.
Questo potrebbe significare che la figura del “manager qualificato” è destinata a ballare una sola stagione, quella dei Voucher già finanziati; e che l’elenco Mise esaurirà il suo scopo e la sua stessa esistenza con l’esaurimento dei fondi ad esso destinati.
Potrebbe invece accadere che lo strumento sia confermato per il futuro; oppure ancora, in una prospettiva più generale, potrebbe accadere che il legislatore decida di non lasciar morire l’articolato sistema che ha creato, e che individui nel “manager qualificato iscritto nell’elenco Mise” il primo nucleo da cui muovere per disegnare una figura professionale nuova e ancora tutta da scrivere, un vero e proprio “specialista dell’innovazione” cui riservare taluni ambiti di azione.
Il linguaggio del sito Mise, che definisce l’elenco Mise di oramai prossima pubblicazione come una “vetrina pubblica delle competenze”, offre più di una suggestione in questo senso.
Rimane da decidere, se la innovazione sia materia che richiede o giustifica, di per sé, una riserva di abilitazione che vada oltre la disciplina esistente delle competenze professionali (e forse, prima ancora, se la innovazione sia una nozione che si può ingabbiare dentro confini definiti).