Il provvedimento del Garante della Privacy n. 146, del 5 giugno 2019: nuove prescrizioni relative al trattamento di particolari categorie di dati

Con il provvedimento del 5 giugno 2019, n. 146, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019, il Garante per la protezione dei Dati personali emana il “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”.

Come recita il titolo del Provvedimento, l’art. 21 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (…)” prevede che il Garante per la protezione dei dati personali emani “le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto” e, ove occorra, provveda al loro aggiornamento. La norma, al secondo comma, statuisce anche che “Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica (…) che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1”.

Il Garante della Privacy, aggiorna e modifica le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali n. 1/2016, n. 3/2016, n. 6/2016, n. 8/2016 e n. 9/2016 precedentemente adottate, ove necessario a renderle conformi al regolamento 679/2016.

Il Provvedimento è suddiviso in cinque parti:

  1. “trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016)”;
  2.  “trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)”;
  3.  “trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016)”;
  4.  “trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016)”;
  5. “trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016)”.

I soggetti interessati ai quali le categorie particolari di dati si riferiscono, indicati all’art. 2.2, sono i candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro, i lavoratori subordinati, i consulenti e liberi professionisti, gli agenti, i rappresentanti, i soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, le persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, i terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale ed i terzi per il rilascio di agevolazioni e permessi.

Individuati i soggetti interessati, in particolare finalità il provvedimento stabilisce che il trattamento delle particolari categorie di dati, così come indicate dall’art 9 del GDPR, può avvenire solo se necessario al raggiungimento di particolari finalità “Prescrizioni specifiche relative alle diverse categorie di dati”, individuati gli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo che riguardano i trattamenti compiuti nella fase preliminare delle assunzioni, e quelli effettuati nel corso del rapporto di lavoro.

In fine si evidenzia, che vi è particolare attenzione, al consenso dell’interessato per il trattamento dei dati genetici, che diventa necessario in quattro determinati casi: a) per “finalità di tutela della salute di un soggetto terzo (…)”; b) per “lo svolgimento di test genetici nell’ambito delle investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria in conformità alla legge disponga altrimenti”; c) per “i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare. (…)”; d) per “finalità di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui all’art. 9 del Regolamento”.

In conclusione si deve sottolineare l’importanza e il rilievo, che sancisce un adeguato aggiornamento e adempimento dei principi contenuti e previsti nel regolamento (UE 2016/679).

 

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link: gazzettaufficiale.it