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13.02.2018 LA CASSAZIONE CONFERMA: IL RSPP È UN CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO, NON UN DELEGATO. PUÒ CONCORRERE NEL REATO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.

13 Febbraio 2018/in Circolari

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13.02.2018 LA CASSAZIONE CONFERMA:  IL RSPP È UN CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO, NON UN DELEGATO. PUÒ CONCORRERE NEL REATO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.

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La recentissima sentenza n. 4941 del 10 gennaio 2018 della Corte di Cassazione conferma il costante orientamento della giurisprudenza, la quale esclude che la designazione del RSPP costituisca una delega di funzioni e che sia sufficiente ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro e i dirigenti.
Il RSPP infatti “è privo di effettivo potere decisionale”, e “non è titolare di alcuna posizione di garanzia”; egli “opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest’ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

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