22.01.2018 DIRITTO DEL LAVORO: La responsabilità solidale del committente in ordine ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi si applica non solo ai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, ma anche ai dipendenti del subfornitore.

Con la recente sentenza n. 254 del 6.12.2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d’Appello di Venezia.
Secondo la Corte Costituzionale, tale norma, pur avendo natura eccezionale, in quanto prevede espressamente che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore nonché con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, è suscettibile di applicazione analogica in favore dei rapporti di subfornitura e pertanto diversi dall’appalto e dal subappalto ai quali la norma fa espresso riferimento.
La Corte Costituzionale è giunta a tale conclusione osservando che “l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (…) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Alla luce di tutto ciò, la Corte Costituzionale ha pertanto confermato che “il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”.