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17.03.2017 DIRITTO CIVILE – LIQUIDAZIONE DANNO BIOLOGICO: occorre far riferimento all’età della vittima al momento della cessazione dell’inabilità temporanea

Con la recente sentenza n. 3121 pubblicata il 7 febbraio u.s., la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ribadisce il principio già affermato da precedente giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 10303 del 21.6.2012) secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno biologico permanente, sarà necessario fare riferimento all’età della vittima al momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non a quella al momento del sinistro. Ed infatti, il danno biologico di natura permanente è determinato solo dalla cessazione del danno temporaneo; se così non fosse, si assisterebbe alla contemporanea liquidazione delle due componenti con conseguente duplicazione del danno.

(Cass. civ., sez. III, n. 3121 del 7.02.2017)

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