14.12.2017 D.L. n. 148/2017: la firma digitale per gli atti di “natura fiscale”

L’articolo 11bis del decreto legge n. 148/2017 ha recentemente introdotto la possibilità di firmare digitalmente gli atti di trasformazione e scissione societaria (artt. 2498 e 2506 c.c.) nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).

I contorni di interesse per le imprese derivati da tale introduzione non sono tuttavia risultati da subito chiari: ed infatti, gli atti sopra menzionati e in particolare le procedure ad essi sottese prevedono una serie di regole di formazione e pubblicizzazione ben determinate; su di esse non incide pertanto l’utilizzo della firma digitale che, lo si ricorda, è firma elettronica che sostituisce quella cartacea.

Occorre tuttavia precisare che il Legislatore ha opportunamente specificato che sono gli atti di “natura fiscale” relativi appunto a trasformazioni, scissioni ecc. a poter essere firmati digitalmente, escludendo così ogni implicazione della firma digitale nelle procedure civilistiche.

In conclusione, dunque, gli atti interessati dal provvedimento del Legislatore sono quelli di natura fiscale connessi alle operazioni di trasformazione e scissione nonché quelli relativi a contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione.