14.03.2017 PREVIDENZA: la parte di un’unione civile e il convivente di fatto possono usufruire dei permessi della legge n. 104/92

Con la circolare n. 38 del 27.2.2017, l’INPS ha chiarito che la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001, mentre il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 che presto assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamnte dei permessi ex lege n. 104/92.