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App “Immuni” – Utilizzo nei luoghi di lavoro

In data 29 giugno 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 70/2020 di conversione del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, con il quale il Governo, nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza Covid-19, ha istituito la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dell’app “Immuni”, finalizzata a tutelare la salute di tutti gli individui entrati in stretto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19.

L’art. 6, inserito nel capo II (Misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), del sopracitato decreto statuisce che l’installazione dell’app avviene su “base volontaria” e che “il mancato utilizzo dell’applicazione (…) non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento”.

Il Legislatore ha inoltre previsto che gli utenti debbano ricevere, in ossequio agli artt. 13 e 14 del GDPR, idonea informativa al fine di raggiungere una piena consapevolezza in ordine alle finalità del trattamento, alle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate ed ai tempi di conservazione dei dati.

Quanto alla conservazione dei dati, il Legislatore ha stabilito che l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza (allo stato proclamato fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, e che entro la medesima data tutti i dati personali raccolti siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

Con provvedimento n. 95 del 1° giugno 2020 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha autorizzato il Ministero della Salute ad avviare il trattamento dei dati relativo al sistema di allerta Covid-19, imponendo però il rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali l’obbligo di informare adeguatamente gli utenti in ordine alla possibilità che l’app generi notifiche di esposizione che non sempre riflettono un’effettiva condizione di rischio e l’obbligo di consentire agli utenti di poter disattivare l’app attraverso una funzione facilmente accessibile.

Nel provvedimento il Garante ha chiarito che l’utilizzo su base volontaria comporta che la volontà dell’utente si debba manifestare in tutti gli aspetti del funzionamento dell’app: il download, l’installazione, la configurazione, l’attivazione del rilevatore Bluetooth, la disinstallazione ed altresì il caricamento dei propri dati relativi al risultato del tampone. Ciò significa che ogni aspetto del funzionamento dell’app si basa su una scelta personale dell’utente ed è condizionato alla prestazione del suo consenso.

Lo scorso 15 giugno l’app “Immuni” è divenuta operativa su tutto il territorio nazionale. Essa funziona sostanzialmente attraverso la memorizzazione, all’interno di un’area crittograficamente protetta del dispositivo, dei dati relativi alle interazioni tra cittadini, e sfruttando la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) consente il tracciamento dei contatti senza ricorrere alla geolocalizzazione dei dispositivi degli utenti.

A seguito della piena operatività dell’app, ci si è interrogati sulle sue possibilità di utilizzo all’interno dei luoghi di lavoro e, in particolare, ci si è chiesti se soggetti, sia privati che pubblici, che rivestano la qualifica di datori di lavoro possano obbligare i lavoratori, o soggetti terzi, ad utilizzare l’app “Immuni” come condizione per accedere ai luoghi di lavoro; ciò ovviamente nell’ottica di tutela della salute e di implementazione dei protocolli anti-contagio .

A questo proposito si deve fin da subito evidenziare come qualsiasi disposizione unilaterale con la quale il datore di lavoro imponesse al lavoratore l’utilizzo dell’app “Immuni” sarebbe viziata da illegittimità. Tale imposizione violerebbe infatti il principio cardine dell’utilizzo su base volontaria, statuito a livello normativo nel D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito nella Legge n. 70/2020, nonché espresso dal Garante con il provvedimento n. 95 del 1° giugno 2020, e già raccomandato dall’EDPB con le linee guida n. 4/2020.

Non solo. Tale disposizione creerebbe una discriminazione tra i lavoratori che effettuino il download e l’attivazione dell’app “Immuni” e tutti gli altri (che non potrebbero accedere al luogo di lavoro), laddove invece il Legislatore ha precisato che nessuna conseguenza pregiudizievole può derivare dal mancato utilizzo dell’app “Immuni”.

Alcune aziende (soprattutto i grandi gruppi o comunque le aziende di grandi dimensioni) hanno adottato proprie app di tracciamento, diverse ed ulteriori rispetto ad “Immuni”, che si attivano solo quando “agganciano” le reti wi-fi aziendali. La loro operatività pertanto, da un lato, è limitata al luogo di lavoro e, dall’altro lato, presenta specifiche funzioni espressamente pensate e previste per la tutela dei lavoratori (ad esempio l’app di tracciamento “UBISafe” adottata da UBIBanca verifica in tempo reale se due lavoratori sono troppo vicini ed invia loro un alert con l’invito ad allontanarsi).

Un ulteriore profilo da esaminare è il rapporto tra strumenti di lavoro di proprietà dell’azienda e utilizzo dell’app di tracciamento; a questo proposito ci si chiede se il datore di lavoro possa predisporre gli strumenti di lavoro in modo che su di essi l’app di tracciamento sia già attiva (ad esempio fornendo smartphone aziendali con l’app già scaricata). Alla luce dei principi sopra esposti e della loro rigorosa applicazione la risposta non può che essere negativa: da un lato, il principio di volontarietà impone che sia il download sia la configurazione sia l’utilizzo dell’app siano volontari, dall’altro lato, la predisposizione degli strumenti aziendali con l’app di tracciamento già funzionante creerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori dotati di strumenti aziendali (e perciò obbligati all’utilizzo dell’app) e tutti gli altri lavoratori (liberi di utilizzare o meno l’app).

Non è superfluo inoltre ricordare che l’utilizzo dell’app di tracciamento non potrà mai comunque tradursi in un controllo a distanza, vietato dallo Statuto dei Lavoratori.

Uno strumento che potrebbe essere utilizzato e che potrebbe assumere una nuova veste in questo panorama è l’accordo sindacale con il quale parte datoriale e le parti sociali potrebbero condividere e disciplinare delle azioni per sensibilizzare i dipendenti e promuovere l’utilizzo dell’app di tracciamento nell’ottica comune di proteggere la salute sul luogo di lavoro.