27.7.2017 DIRITTO DEL LAVORO: è prevista l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) anche per i lavoratori occasionali.

Con la recente Circolare n. 115 del 19.7.2017, l’INPS ha chiarito, in materia di nuove prestazioni di lavoro occasionale – introdotte dalla Legge n. 96/2017 in sostituzione degli abrogati voucher -, che i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale sono pienamente compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’art. 54 bis della normativa sopra citata prevede infatti, al quarto comma, che i compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce di tale norma, l’INPS ha pertanto affermato che il beneficiario della prestazione DIS-COLL possa svolgere prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile, senza dover comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.