Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

Uno dei più significativi elementi di novità del nuovo art. 727 c.p., modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, contenente «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali», va individuato, secondo la prevalente dottrina, nel (parziale) superamento della concezione rigorosamente antropocentrica del rapporto uomo-animale. Secondo l’interpretazione tradizionale del testo antecedente la riforma, al centro del rapporto fra uomo e animale si ponevano le utilità morali e materiali da questo ricavabili, e l’unico limite al potere dell’uomo, di «disporre» dell’animale per soddisfare quelle utilità, era costituito dal «sentimento comune di pietà verso gli animali», che non doveva risultare offeso da comportamenti inutilmente crudeli, tali da abituare l’uomo alla durezza e alla insensibilità per il dolore altrui.