Auto elettrica sicurezza sul lavoro

Dalla Electric Car alla Driverless Car: profili giuridici

Queste brevi note sono la sintesi dell’intervento dell’avv. Giovanni Scudier, con la collaborazione tecnica dell’ing. Guido Cassella, al Convegno organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova il 29 maggio 2019 sul tema

“ELECTRIC CAR SAFETY. SINERGIE PER UNA SICUREZZA A 360°”

I veicoli elettrici rappresentano un fenomeno oramai diffuso, e sicuramente destinato a crescere fortemente. I numeri di ACI Italia illustrati al Convegno dicono che al 2018 su un parco veicoli di 51.682.370 unità la percentuale di elettrici era pari allo 0.056% e quello di ibridi allo 0,476; specificamente per le autovetture su 39.018.170 unità l’elettrico era pari allo 0,031% e l’ibrido allo 0,627. Sono numeri percentuali ancora ridotti ma con crescita esponenziale negli ultimi tre anni, e comunque numeri già importanti in termini assoluti visto che si parla di circa trecentomila autovetture già in circolazione. Secondo un’indagine di Boston Consulting Group, entro il 2030 i veicoli elettrici rappresenteranno il 30% di tutte le automobili e camion su strada e il 50/60% delle vendite di auto.

E’ inevitabile allora che di auto elettrica abbiano cominciato ad occuparsi anche i Giudici: è del 17 gennaio di quest’anno 2019 una sentenza del Tribunale Civile di Crotone che ha condannato una società a risarcire i danni causati al proprietario di una vettura per l’incendio della stessa, innescatosi spontaneamente mentre si trovava parcheggiata e causato, come accertato dal giudizio, da un malfunzionamento dell’impianto ibrido. Non è tuttavia questo il tema dell’intervento, e la sentenza non riguarda il tema della sicurezza sul lavoro ma tratta la vicenda nella prospettiva, comunque destinata ad assumere rilievo, del danno causato da difetto del prodotto di cui al Codice del Consumo, parte quarta titolo secondo; però è una pronuncia che va citata, vuoi perché riguarda comunque il tema delle peculiarità tecniche del motore elettrico (affrontate direttamente in sentenza), vuoi perché quando un nuovo fenomeno industriale e sociale “entra” nella giurisprudenza, questo ha comunque un suo valore anche simbolico.

Le implicazioni dell’auto elettrica per la sicurezza del lavoro sono numerose, e la prospettiva della tutela del soccorritore (che costituisce l’oggetto di questo Convegno) ne è uno dei profili principali. Chi interviene in soccorso dopo un incidente ad auto elettrica è tipicamente un lavoratore che opera nell’ambito di una organizzazione; si tratta dunque tipicamente di rischio lavorativo, e di valutazione del rischio.

Sul piano soggettivo, è opportuno osservare che per soccorritore non dobbiamo intendere soltanto il Vigile del Fuoco, e neppure soltanto gli altri soggetti appartenenti alle diverse Istituzioni coinvolte in caso di eventi (Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, ecc.); soccorritore è chiunque intervenga nel contesto di una situazione di anomalia nell’utilizzo dell’autovettura a causa di incidente, guasto o altro: ivi compresi quindi gli operatori del soccorso stradale, meccanici, carrozzieri, operatori delle aziende proprietarie dei mezzi, e così via. Il rilievo è importante perché, se il problema nasce dalla presenza di peculiari rischi propri del veicolo elettrico e in particolare nel caso del soccorso dalla situazione di anomalo funzionamento o di incidente, chiunque venga a contatto con il veicolo rappresenta un soggetto da tutelare; quindi per qualunque organizzazione cui quel soggetto appartiene la tutela costituisce uno specifico obbligo giuridico, ma prima ancora una esigenza di natura organizzativa ed operativa da gestire.

Sul piano oggettivo, il tema della “Electric Car Safety” si sviluppa essenzialmente attorno ad un dato di fondo: il veicolo elettrico è contraddistinto dalla presenza di rischi lavorativi peculiari, intimamente connessi alla innovativa fonte di alimentazione che lo caratterizza.

Il Convegno ha indicato questi rischi, alcuni dei quali noti, altri intuibili, altri per certi versi più sorprendenti o per così dire inattesi: i rischi legati al pacco batterie (corto circuito, surriscaldamento); il fenomeno del “thermal runaway” (aumento progressivo della temperatura della batteria che porta ulteriore aumento fino ad un risultato distruttivo, non necessariamente in tempi rapidi); il telaio caricato elettricamente (per valori assai elevati ed estremamente pericolosi per l’uomo e financo letali) in conseguenza dell’incidente; il rilascio di gas tossici; ultimo ma non certo per importanza, il rischio dovuto ad un ambiente non sicuro ma non percepibile come tale.

Un veicolo elettrico presenta al soccorritore (in senso lato), ma in ultima analisi ad ogni utente (e ad ogni organizzazione che ne faccia uso) rischi diversi da quelli di un veicolo tradizionale; vista la rapidissima evoluzione tecnologica, spesso non sono note al soccorritore le specifiche tecniche per l’intervento, fino addirittura ai casi estremi di non sapere se quel veicolo sia elettrico o meno.

Se i rischi sono nuovi, gli strumenti per valutarli e prevenirli sono però quelli noti: le misure generali di tutela del Decreto 81/08 sono utilizzabili appieno, e in questo senso la Electric Car presenta una fondamentale differenza rispetto alla Driverless Car. L’auto a guida autonoma presenta altri e ben diversi problemi di natura giuridica, che ad oggi non appaiono risolvibili se non mettendo pesantemente mano all’apparato normativo esistente, non soltanto ad esempio in punto di disciplina del codice della strada, di responsabilità di conducente e proprietario, di nuove regole assicurative, di rilevanza dell’infrastruttura, ma prima ancora in punto di qualificazione giuridica della Intelligenza Artificiale: basti pensare alla diversità di opinioni tra il Parlamento Europeo che propone di considerare i robot come “persone elettroniche” ed il Comitato Economico e Sociale Europeo dichiaratamente contrario a riconoscere ai robot o ai sistemi di IA una qualche forma di personalità giuridica.

Per la Electric Car odierna, l’apparato normativo esistente è più che adeguato a valutarne l’impatto sul mondo del lavoro e a disciplinarne in via preventiva gli effetti.

Gli strumenti sono quelli consueti: la valutazione del rischio, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione e l’informazione dei lavoratori, e così via. Possono essere nuovi i rischi e quindi imporre un’esigenza di attenzione specifica rispetto al “veicolo” o alla “autovettura” come fino ad oggi tradizionalmente gestita; ma sono strumenti il cui utilizzo non presenta profili giuridici ignoti.

Si deve e si può pensare dunque all’introduzione di misure di prevenzione specifiche, già attuate nelle esperienze più avanzate e qualificate, a partire dal mondo della competizione sportiva illustrato nel Convegno in maniera illuminante: tappetino di gomma nel luogo di intervento, guanti e scarpe ad alto isolamento, gomma per isolare il veicolo, divieto di toccare il mezzo e così pure il conducente, procedure per lo spostamento del mezzo senza venire a contatto pericoloso con lo stesso. Non sono queste note a voler trattare il tema tecnico; questi accorgimenti si richiamano qui sia per osservare come la novità sta nella misura da adottare, ma non invece nella modalità di valutazione e gestione del rischio, sia per rilevare la difficoltà di trasferire al mondo “ordinario” esperienze di alta sofisticazione proprie di un mondo che ha nella sperimentazione di soluzioni innovative la sua stessa essenza.

Ciò che contraddistingue il mondo “ordinario” è il rischio, sopra richiamato come uno dei più subdoli, della mancanza di percezione del rischio stesso, intimamente collegato alla mancanza di conoscenza delle caratteristiche del mezzo e financo della sua natura di mezzo elettrico.

Per un soccorritore, questo si traduce in una esigenza di informazione sul veicolo medesimo, e nella necessità quindi di disporre di un sistema di identificazione di esso (ad esempio tramite l’accesso a banche dati, legate al numero di targa o simili); per chi interviene invece operando all’interno della stessa organizzazione/ente/azienda che utilizza il veicolo, l’esigenza di informazione si colloca a monte tra gli obblighi del datore di lavoro e dell’organizzazione stessa.

Risalta la necessità di valorizzare vieppiù il coinvolgimento dell’intera filiera dei soggetti interessati, coinvolgimento che il Decreto 81/08 già ampiamente prevede allorchè attribuisce ruoli rilevanti non soltanto al datore di lavoro ed alla sua organizzazione, ma anche al progettista, al costruttore, all’installatore; sicuramente risalta l’importanza che la tutela del lavoratore per tutte le fasi e tutti i casi di vita del veicolo sia presa in considerazione, per usare una terminologia oramai abituale, “by design”, fin da quando il veicolo viene pensato; e questo non soltanto attraverso la realizzazione di una sicurezza tecnica (sistemi di messa in sicurezza automatica, sistemi di protezione delle batterie, realizzazione di punti di taglio), ma anche attraverso l’attuazione di sistemi informativi (diversa colorazione dei cavi in tensione, segnalazioni luminose che indicano se il veicolo è in tensione oppure no; ma anche, a monte, strumenti per la identificazione del veicolo e della sua natura di mezzo elettrico).

L’analisi dei rischi del soccorso, in questo modo, diventa uno spunto formidabile da cui partire per valutare i rischi del veicolo elettrico in tutta la sua vita: i rischi dell’incidente e dell’intervento,  ma anche i rischi legati al suo impiego (da leggere anche nella prospettiva dell’uso “che si può ragionevolmente attendere”), alla sua custodia e parcheggio (con tutte le ricadute in tema, ad esempio, di gestione della prevenzione incendi dei locali a ciò dedicati, problema che va oltre i luoghi di lavoro e interessa per ovvi motivi tutti gli spazi anche privati, a partire dai condomini), i rischi legati alla manutenzione (tema di straordinaria rilevanza per il pacco batterie) ed alla riparazione. Lo smaltimento delle batterie, argomento tanto importante quanto frequentemente citato, rappresenta soltanto l’ultimo evento di un ciclo di vita la cui gestione impegna l’organizzazione fin da ben prima che la scelta di acquisto di un veicolo elettrico sia realizzata.

Le sfide dell’auto elettrica sono sfide grandi, anche per la sicurezza sul lavoro; lo diventeranno tanto più quanto più l’evoluzione della tecnica trasformerà l’essenza stessa dei veicoli e delle loro batterie, ad esempio facendone strumenti di garanzia della flessibilità e sicurezza del sistema elettrico nazionale attraverso l’integrazione dei veicoli elettrici con la rete elettrica (c.d. Vehicle To Grid).

Un nuovo mondo è già qui. Occorre gestirlo con cura, per coglierne appieno tutte le opportunità e per trarne il beneficio per  tutti.