02.11.2016 Il direttore dei lavori non risponde dell’opera ne’ deve verificare la bonta’ del progetto: la cassazione cambia (finalmente) orientamento.

Il direttore dei lavori è il soggetto di cui il committente si avvale per il controllo sullo svolgimento dei lavori affidati all’impresa: ma qual è il contenuto di una tale prestazione?
Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori, quali i confini del suo operato, quali le sue responsabilità in caso di vizi e difetti dell’opera?
La risposta a queste domande si trova tutta nella elaborazione sviluppata sui temi dell’art. 1669 c.c. dalla Corte di Cassazione, la quale si era da ultimo orientata verso una lettura quasi omnicomprensiva, per così dire, dei compiti e delle responsabilità del direttore dei lavori.