20.04.2018 FAMIGLIA: è in vigore dal 6 aprile 2018 l’art. 570 bis c.p. che prevede pesanti sanzioni per l’ex coniuge che non paga quanto pattuito in sede di separazione o di divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli.

Con il D.Lgs. 21/2018 è stato introdotto nel codice penale l’art. 570 bis in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

In particolare, tale norma, in vigore dal 6 aprile 2018, prevede la pena della reclusione in carcere fino ad un anno o la multa da 103 a 1032 Euro:

– per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio;

– per il coniuge che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

A partire quindi dal 6 aprile 2018, il mancato pagamento da parte dell’ex coniuge di quanto pattuito in sede di separazione o di divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli costituisce una fattispecie di reato punita con la reclusione in carcere fino ad un anno o con la multa da 103 a 1032 Euro.